Così come abbiamo fatto per i documenti contenenti dati sensibili, potremmo introdurre questo argomento ricordando che non sempre i rifiuti speciali provengono da attività strettamente sanitarie o industriali. Anche i centri estetici producono rifiuti speciali, vediamo quali.
I centri estetici producono quotidianamente diverse tipologie di rifiuto, alcuni sono smaltibili/recuperabili come assimilabili urbani, altri sono individuati come speciali, sia pericolosi che non. I rifiuti speciali pericolosi costituiscono un rischio sia in termini ambientali, che per la salute della collettività, ed è per questo che la loro gestione, comprensiva di raccolta, trasporto, trattamento e recupero/smaltimento deve essere effettuata in massima sicurezza, seguendo l’iter della regolamentazione stabilita per legge. Le norme di riferimento sono racchiuse nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nel Dpr 15 luglio 2003, n. 254
I rifiuti speciali prodotti in un centro estetico sono di quattro tipologie, quattro codici di classificazione del catalogo europeo dei rifiuti, ovvero: CER 150110*, CER 150111*, CER 180103* e CER 200121*.
Nello specifico parliamo di:
- Imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose (CER 150110*)
- Contenitori per gas a pressione, ad esempio le bombolette spray (CER 150111*)
- Aghi, lame, siringhe, bisturi monouso, vetri, lancette pungidito, testine e rasoi (CER 180103*)
- Tubi fluorescenti (CER 200121*)
In ausilio alle attività produttive diverse dalle strutture sanitarie e relativamente alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi, qui di seguito si analizzeranno nello specifico i seguenti argomenti: le tempistiche e le modalità del deposito temporaneo.
Il deposito temporaneo:
- Deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore
- Non può avere durata superiore ad un anno, in relazione anche a limiti volumetrici che possono essere pari massimo a 10 metri cubi di rifiuti
Per quanto riguarda le tempistiche, invece, dalla chiusura del contenitore, per quantitativi inferiori a 200 litri, il produttore ha 30 giorni di tempo per conferire il proprio rifiuto presso un impianto di gestione dei rifiuti autorizzato (Dpr 15 luglio 2003, n. 254 articolo 8 comma 3 lettera a) affidando tali rifiuti ad una ditta specializzata e certificata alla raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi
Dalla chiusura dei contenitori (indipendentemente dalla quantità di rifiuti pericolosi in essi contenuti, purché nel limite di 200 litri di materiale), si hanno 5 giorni di tempo per annotare (registrare) le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Dunque, si hanno 5 giorni di tempo per compilare il registro di carico da quando si chiudono i rifiuti.