All’interno di queste strutture, gli ospiti sono spesso sottoposti a trattamenti sanitari di vario genere, legati alla tipologia della struttura stessa. Ne consegue una sotto classificazione del rifiuto in questione: il rifiuto speciale di origine sanitaria.

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’attività delle strutture per anziani dipendono in gran parte dalle regolamentazioni dei singoli comuni di appartenenza. Tuttavia, per i rifiuti speciali, sono in vigore specifiche norme nazionali mirate a garantire la salute sanitaria e ambientale. Nello specifico parliamo del Decreto legislativo 152/2006 e del regolamento dei rifiuti di origine sanitaria, il DPR 15 luglio 2003 n. 254.

L’iter di gestione e smaltimento può essere così sintetizzato:

  • Stipula di un accordo con un ente (pubblico o privato) specializzato nella raccolta dei rifiuti speciali.
  • Raccolta separata, interna alla clinica, dei rifiuti speciali in appositi contenitori certificati.
  • Deposito temporaneo presso la clinica fino al conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta.

Rifiuti speciali: quali sono e come vanno trattati

Entriamo ora nel vivo della questione. I principali rifiuti prodotti all’interno delle case di riposo, RSA e RSSA sono:

  • Rifiuti contaminati da liquidi biologici, come assorbenti igienici, pannoloni e bastoncini cotonati;
  • Cannule, drenaggi, deflussori, filtri dialisi, cateteri, garze;
  • Aghi, siringhe, bisturi monouso, lancette pungi-dito;
  • Guanti, mascherine e altri materiali monouso.

Tutti questi rientrano nella classificazione applicata ai rifiuti di tipo sanitario, per i quali è prevista una gestione attenta e diligente al fine di garantire la salute di tutti gli ospiti della struttura, degli operatori sociosanitari e della catena logistica del rifiuto.

I rifiuti sanitari devono essere trattati come “pericolosi infetti” se provenienti da ambienti di isolamento infettivo o se contaminati da liquidi biologici quali sangue e secrezioni, e devono essere smaltiti servendosi dei dispositivi di protezione individuale e conservati in appositi contenitori. Principalmente di tre tipologie:

  • In plastica rigida, per oggetti taglienti o appuntiti
  • In cartone, per rifiuti non taglienti e non liquidi
  • Taniche e fustini in plastica, omologati, per i rifiuti liquidi.

Per quanto riguarda invece il deposito temporaneo dei rifiuti, la norma prevede delle tempistiche ad hoc, I contenitori devono essere disposti in ambienti separati, predisposti per lo stoccaggio (o deposito temporaneo) in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata al trasporto e smaltimento.

  • Per i rifiuti sanitari pericolosi (potenzialmente infetti) il deposito non può protrarsi oltre i 30 giorni, per quantità inferiori ai 200 litri. Nel caso in cui il quantitativo superasse il totale lo smaltimento dovrà avvenire entro 5 giorni.
  • Per i rifiuti speciali pericolosi (ad esempio amalgama o liquidi di radiografia) le tempistiche di deposito arrivano fino a un anno, per quantità inferiori a 10 000 litri. Il ritiro può avvenire anche a cadenza trimestrale (a scelta della clinica).
  • Per i rifiuti speciali non pericolosi (che non contengono sostanze pericolose) le tempistiche sono le stesse della voce precedente, quindi un anno, o trimestralmente. Varia però la quantità limite, che sale a 30 000 litri l’anno.

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