Così come avviene nella medicina umana, anche il lavoro del medico veterinario comporta inevitabilmente la produzione di rifiuti speciali, talvolta pericolosi e a rischio infettivo. L’attenzione deve essere massima e affidarsi a esperti attenti e specializzati risulta la scelta più efficace, sia in termini di rispetto ambientale sia di conformità alle normative vigenti.
Basti pensare, ad esempio, al numero di animali e persone che potrebbero entrare in contatto, in caso di gestione inadeguata o poco attenta, con rifiuti pericolosi prodotti in clinica o in allevamento. Qualora si trattasse di materiale contaminato, il numero di individui infetti crescerebbe in maniera esponenziale, come abbiamo potuto osservare nel corso della pandemia da COVID-19.
Come per tutte le altre tipologie di rifiuti speciali, anche quelli derivanti dall’attività di professionisti e studi operanti nel settore zooiatrico devono essere conferiti a ditte autorizzate, che provvedano sia al loro trattamento intermedio che a quello finale.
Ma nel concreto, di quali rifiuti parliamo?
Nel caso di veterinari, studi e cliniche per animali la normativa generale relativa allo smaltimento dei rifiuti attualmente in vigore è rappresentata dal DPR 15 luglio 2003 n. 254, dal D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti in generale e i rifiuti sanitari in particolare e dal DPR 309/1990 per i medicinali stupefacenti. Le normative locali, invece, sono rappresentate dalle varie “Linee guida regionali”, cui si affiancano i vari “Regolamenti comunali”.
Rientrano in questa tipologia anche tutti i rifiuti derivati dall’allevamento.
Questi possono essere, ad esempio:
- Aghi, siringhe e bisturi
- Cateteri, garze e sacche per flebo
- Farmaci esausti o contaminati
- Per gli allevamenti si aggiungono anche i liquami di origine animale
Tutti i materiali coinvolti nella somministrazione dei medicinali (esclusi i contenitori vuoti che possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani, o RSU), i medicinali a uso veterinario in cui residua del farmaco, nonché quelli scaduti, devono essere classificati, comunque, come rifiuti speciali sanitari e smaltiti mediante incenerimento entro tempistiche prestabilite. Tempistiche che in ogni caso non possono mai eccedere l’anno.
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