I centri stampa, come le tipografie e le stamperie, producono diverse tipologie di rifiuti speciali, per i quali sono previste differenti modalità di gestione stabilite dalle normative in vigore.
Principalmente i rifiuti prodotti nei centri stampa rientrano nella tipologia “a rischio chimico” e comprendono tutte quelle sostanze che se disperse nell’ambiente provocherebbero ingenti danni al pianeta e alla salute delle persone e possono essere suddivisi in due macrocategorie:
- Rifiuti assimilabili agli urbani: per la gestione è necessario fare riferimento alle regolamentazioni predisposte dai singoli comuni in materia di raccolta e smaltimento degli stessi.
- Rifiuti speciali: per questi sono in vigore normative di livello nazionale di cui al D.Lgs. 205/2010 e D.Lgs. 152/2006.
Tipografie e stamperie si trovano quotidianamente nella condizione di gestire e raccogliere rifiuti pericolosi, come quelli qui di seguito specificati:
- idrossido di ammonio (060203*)
- fanghi acquosi contenenti inchiostro (080307)
- soluzioni di sviluppo (090101*, 090102* e 090103*) e fissative (090104*)
- materiali contenenti argento provenienti dai rifiuti da fotografia (090106*)
- solventi e miscele di solventi (140603*)
- materiali assorbenti e filtranti contaminati da sostanze pericolose (150202*)
- rifiuti RAEE
Ogni rifiuto viene identificato da uno specifico CER, la cui classificazione è stabilita dal Catalogo europeo dei rifiuti.
Ogni codice CER è composto da una sequenza numerica di 6 cifre riunite in coppie, il primo gruppo identifica la provenienza (capitolo), il secondo gruppo il processo produttivo e il terzo la tipologia effettiva del rifiuto. I codici CER si dividono in non pericolosi e pericolosi, i secondi vengono identificati con un asterisco.
Stamperie e tipografie: la gestione dei rifiuti speciali
Il produttore del rifiuto, ovvero il proprietario della tipografia, è il diretto responsabile della corretta applicazione delle normative. I rifiuti prodotti da un’attività commerciale, come le suddette tipografie, non possono essere affidati ai centri di raccolta comunali, ma la loro gestione ricade su imprese specializzate, sia per il trasporto (iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) che per il recupero/smaltimento (impianti specializzati e debitamente autorizzati)
L’iter previsto per il corretto conferimento di rifiuti prevede tre step consecutivi:
- Stipula di un accordo contrattuale con una ditta specializzata nella raccolta dei rifiuti speciali
- Raccolta, interna all’attività, dei rifiuti speciali in appositi contenitori.
- Deposito temporaneo e conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta.
I contenitori, diversi in base alla tipologia di rifiuto che devono contenere, sono principalmente in cartone (per sostanze e materiali non liquidi e non taglienti) e in plastica. Questi devono essere disposti in un ambiente circoscritto e dedicato al deposito temporaneo.
Le tempistiche di deposito e ritiro variano in base alla quantità e la tipologia del rifiuto:
- Per i rifiuti speciali pericolosi le tempistiche di deposito arrivano fino al massimo di un anno per quantità inferiori a 10 000 litri (10 metri cubi).
- Per i rifiuti speciali non pericolosi le tempistiche sono le stesse succitate, varia però la quantità limite, che sale a 30 000 litri (30 metri cubi) l’anno.
Infine, al momento del ritiro, la normativa prevede il rilascio da parte della ditta incaricata della gestione del rifiuto del Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), nel quale deve essere indicato il relativo Codice CER. Il FIR deve essere compilato in 4 copie, destinate rispettivamente al produttore, all’operatore dell’impianto di recupero/smaltimento e al trasportatore. La quarta copia tornerà al produttore del rifiuto entro 90 giorni dalla presa in carico da parte dell’impianto.
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