La regolamentazione sulla gestione dei rifiuti sanitari per gli studi medici privati è contenuta nella Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 4204 del 14 dicembre 1999, al cui interno vengono sancite tutte le disposizioni in materia.

Ma veniamo a noi: i rifiuti sanitari pericolosi prodotti dai singoli professionisti sanitari devono sempre essere gestiti in modo separato dagli altri? Sì, sempre, anche nel caso in cui fossero assimilabili ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento: in qualunque caso, questo genere di rifiuti non potrà essere conferito al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma piuttosto raccolto e avviato allo smaltimento tramite ditte autorizzate.

Tra le principali tipologie di rifiuti sanitari prodotti da studi e cliniche mediche troviamo:

  • Garze, guanti, cannule, drenaggi, cateteri, fleboclisi e mascherine.
  • Rifiuti contaminati da feci e urine infette (come i pannoloni).
  • Rifiuti taglienti (come aghi, lame e siringhe).
  • Rifiuti a rischio chimico, che arrivano prevalentemente dai laboratori di analisi o di diagnosi (radiologia).

In tutti questi casi, i rifiuti sanitari risultano essere pericolosi infetti e, pertanto, devono essere smaltiti in appositi contenitori, i quali risultano così suddivisi:

  • Contenitori in plastica rigida – per taglienti o oggetti appuntiti.
  • Contenitori in cartone – per rifiuti non taglienti e non liquidi.
  • Taniche e fustini di plastica omologati (di dimensioni variabili) per rifiuti liquidi, che per lo più corrispondono a soluzioni acquose di lavaggio, miscele di solventi e reagenti scaduti.

In ognuno dei suddetti casi, l’operatore medico (produttore del rifiuto) dovrà verificare che il contenitore sia stato riempito per non più di 3/4 prima di richiuderlo – con le dovute cautele, vale a dire quantomeno munito di guanti e dispositivi di protezione – e collocarlo presso un locale apposito del reparto, dove resteranno per non più di 24 ore in attesa del ritiro da parte di operatori abilitati e autorizzati.

Nello specifico, all’interno della Circolare in questione viene descritto come i medici non siano sottoposti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi, dal momento che tale imposizione risulta perentoria solo per attività imputabili a enti o svolte in forma d’impresa.

Più articolata, invece, è la situazione nel caso di prestazione sanitaria effettuata da un professionista, da più professionisti associati, da un poliambulatorio o simili: in questi casi, infatti, l’esercizio della professione di medico non costituisce di per sé un’impresa, per quanto dal punto di vista pratico ed economico dia luogo alla prestazione di servizi. In questi casi, allora l’organizzazione non ha una portata apprezzabile nell’esercizio dell’attività perché si risolve in una opera puramente personale del soggetto.