Con questo articolo si intende approfondire e analizzare la gestione di tutti i rifiuti speciali di norma prodotti da un’azienda agricola, nello specifico delle differenti tipologie di rifiuto, della loro gestione e modalità di trattamento.

La normativa in vigore, che regola la gestione e il trattamento di questi rifiuti è contenuta del Testo Unico Ambientale: Decreto Legislativo 152/2006, e parzialmente modificato dal D.Lgs 205/2010. Nel testo unico ambientale, vengono esplicitate le diverse tipologie di rifiuto, indicando per ciascuna, differenti modalità di gestione, trasporto e smaltimento.

Tutti i rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente, così da garantire, il corretto recupero e/o smaltimento degli stessi, nel rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza degli operatori e di tutte le persone che ne entrano in contatto.

L’iter di gestione è riassumibile in quattro fasi:

  • Stipula di un accordo con un operatore (pubblico o privato) specializzato nella raccolta della specifica tipologia dei rifiuti speciali prodotti.
  • Prima Differenziazione e caratterizzazione dei rifiuti da parte del produttore in appositi contenitori omologati.
  • Deposito temporaneo presso l’azienda produttrice fino all’affidamento dei rifiuti al servizio di raccolta.
  • Conferimento del rifiuto presso impianti autorizzati alla gestione del rifiuto prodotto.

Prima di analizzare nello specifico il processo di gestione appena esplicitato è importante avere ben chiaro di quali siano i rifiuti considerati.

I rifiuti prodotti dall’azienda agricola

I rifiuti non pericolosi di norma prodotti all’interno di aziende agricole e agriturismi sono:

  • Materiali plastici (tubi in PVC, teloni per le serre e pacciamatura (CER 020104);
  • Fanghi di sedimentazione ed effluenti di allevamento;
  • imballaggi (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • oli vegetali esausti (CER 200125)
  • pneumatici usati (CER 160103);
  • contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • scarti vegetali non destinati al reimpiego (vari CER).

I rifiuti speciali pericolosi prodotti sono:

  • oli motore esauriti, freni e altre componenti meccaniche (CER 130205*);
  • batterie (CER 160601*);
  • fitofarmaci (da considerare rifiuto sanitario, CER 020108*);
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
  • farmaci ad uso veterinario scaduti o inutilizzabili (da considerare rifiuto sanitario, CER 180205*).

Inoltre, tra rifiuti pericolosi considerati, troviamo quelli potenzialmente infettivi, quali:

  • materiali contaminati da liquidi biologici (aghi, siringhe, garze)
  • contenitori di vaccini ad antigene vivo

I rifiuti prodotti devono essere suddivisi per tipologia, caratterizzati e collocati all’interno di appositi contenitori, in plastica o cartone a seconda delle caratteristiche del contenuto, disposti all’interno dell’azienda agricola, in un’area circoscritta e predisposta al deposito temporaneo.

Le tempistiche relative al deposito temporaneo dipendono dalle caratteristiche e dalla tipologia del rifiuto:

  • Per i rifiuti sanitari il deposito non può protrarsi oltre i 30 giorni per quantità inferiori ai 200 litri. Nel caso in cui il quantitativo superasse il limite consentito, lo smaltimento dovrà avvenire entro 5 giorni.
  • Rifiuti speciali pericolosi – le tempistiche di deposito arrivano fino al massimo di un anno per quantità inferiori a 10 000 litri (10 metri cubi).
  • Rifiuti speciali non pericolosi – le tempistiche sono le stesse succitate, varia però la quantità limite, che sale a 30 000 litri (30 metri cubi) l’anno.

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