In base al D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, tra i rifiuti speciali è possibile distinguere anche tra pericolosi e non pericolosi.

In questo scenario, vengono definiti rifiuti non pericolosi quelli che non contengono al loro interno sostanze considerate pericolose o potenzialmente dannose: la pericolosità di un rifiuto, infatti, è determinata dal fatto che questo possa essere o meno esplosivo, comburente, infiammabile, irritante, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, mutageno, sensibilizzante o ecotossico. Al contrario, si identificano come pericolosi tutti quei rifiuti che dovessero contenere al loro interno questo genere di sostanze pericolose o potenzialmente dannose. Tra le classi di pericolo in cui può rientrare un rifiuto speciale ricordiamo:

  • HP1 – Esplosivo.
  • HP2 – Comburente.
  • HP3 – Infiammabile.
  • HP4 – Irritante.
  • HP5 – Con tossicità specifica per organi bersaglio o in caso di aspirazione.
  • HP6 – Con tossicità acuta.
  • HP7 – Cancerogeno.
  • HP8 – Corrosivo.
  • HP9 – Infettivo.
  • HP10 – Tossico per la riproduzione.
  • HP11 – Mutageno.
  • HP12 – Liberazione di gas a tossicità acuta.
  • HP13 – Sensibilizzante.
  • HP14 – Ecotossico.
  • HP15 – Suscettibili di trasformarsi in un’altra sostanza con caratteristiche da HP1 a HP14.

I rifiuti, però, possono avere più di una classe di pericolo. Nel caso in cui dovesse verificarsi una compresenza di più fattori di rischio, dunque, sarà necessario applicare tutte le caratteristiche di pericolo presenti per ottemperare in maniera corretta allo smaltimento del rifiuto in questione.

In base al codice CER, un rifiuto può essere distinto in non pericoloso “assoluto” o pericoloso “assoluto”; non sempre, tuttavia, conoscere il codice CER di un rifiuto è sufficiente per conoscerne anche le classi di pericolo: infatti, nel caso in cui ci trovassimo davanti ad un codice pericoloso assoluto, sarà comunque necessario svolgere le necessarie indagini per stabilirne i rischi specifici. Una terza casistica è data dai rifiuti classificati con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso): in questo frangente, per stabilire se lo stesso sia pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericolo che lo stesso possiede attraverso un’adeguata caratterizzazione. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo di un rifiuto classificato con codice CER speculare sono indicate dalla Legge n. 116 dell’11 agosto 2014.