Come abbiamo già avuto modo di vedere nel caso del medico chirurgo, la regolamentazione sulla gestione dei rifiuti sanitari per gli studi medici privati è contenuta nella Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 4204 del 14 dicembre 1999, al cui interno vengono sancite tutte le disposizioni in materia. Anche il lavoro del medico pediatra comporta inevitabilmente la produzione di rifiuti speciali, tra cui:

  • Garze, guanti, cannule, cateteri, fleboclisi e mascherine
  • Rifiuti contaminati da liquidi biologici (come i pannolini)
  • Oggetti taglienti (come aghi, lame e siringhe)
  • Rifiuti a rischio chimico, che arrivano prevalentemente dai laboratori di analisi o di diagnosi (radiologia)

I pediatri devono provvedere a gestire questo genere di rifiuti separatamente dai rifiuti urbani, anche qualora fossero assimilabili a questi ultimi ai fini dello smaltimento. In qualsiasi caso, infatti, i rifiuti in questione dovranno essere raccolti e avviati allo smaltimento servendosi di ditte autorizzate.

L’iter previsto per la gestione di questi rifiuti può essere riassunto in tre step:

  • Stipula di un accordo con un’azienda specializzata nella raccolta dei rifiuti speciali.
  • Raccolta, interna alla clinica, dei rifiuti speciali in appositi contenitori.
  • Deposito temporaneo e conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta.

I rifiuti sanitari devono essere trattati come “pericolosi infetti” e, pertanto, devono essere smaltiti in appositi contenitori. Principalmente di tre tipologie:

  • In plastica rigida, per oggetti taglienti o appuntiti
  • In cartone, per rifiuti non taglienti e non liquidi
  • Taniche e fustini in plastica omologati per i rifiuti liquidi.

Gli obblighi a carico del pediatra

Esattamente come per i chirurghi, il medico pediatra (produttore del rifiuto) ha il compito di verificare che il contenitore sia stato riempito per non più di 3/4 prima di richiuderlo – con le dovute cautele, munito cioè di guanti e dispositivi di protezione – e collocarlo presso un locale apposito del reparto, dove resteranno in attesa del ritiro da parte di operatori abilitati e autorizzati.

Le tempistiche di deposito e ritiro possono variare in base alla quantità e la tipologia del rifiuto:

  • Per i rifiuti sanitari pericolosi (potenzialmente infetti) il deposito non può protrarsi oltre i 30 giorni per quantità inferiori ai 200 litri. Nel caso in cui il quantitativo superasse il totale, lo smaltimento dovrà avvenire entro 5 giorni.
  • Per i rifiuti speciali pericolosi (ad esempio amalgama o liquidi di radiografia) le tempistiche di deposito arrivano fino a un anno per quantità inferiori a 10 000 litri. Il ritiro può avvenire anche a cadenza trimestrale (a scelta della clinica).
  • Per i rifiuti speciali non pericolosi (che non contengono sostanze pericolose) le tempistiche sono le stesse della voce precedente, quindi un anno con possibilità di cadenza trimestrale. Varia però la quantità limite, che sale a 30 000 litri l’anno.

Infine, all’interno della Circolare citata in precedenza viene descritto come i medici non siano sottoposti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi, dal momento che tale imposizione risulta perentoria solo per attività svolte in forma d’impresa o per conto di Enti predisposti.

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